(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006) che all'Art. 1, comma 148 dispone: «Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.»; Visto l'Art. 4, comma 45, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2006) che prevede che: «Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilita' e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa nazionale, individua gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarita' degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalita' per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.»; Visto l'Art. 4, comma 46, della legge regionale n. 2/2006, che cosi' dispone: «L'amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, attraverso delle rilevazioni, con modalita' e termini fissati nel regolamento di cui al comma 45.»; Visto il decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006, con il quale sono stati individuati per l'anno 2006 i criteri e le modalita' per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo delle peculiarita' degli enti stessi; Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e' intervenuta all'Art. 1, comma 701, modificando il primo periodo del comma 150 dell'Art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, abrogando il richiamo all'Art. 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in tema di sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' per l'anno 2006; Visto l'Art. 1, comma 561 della legge n. 296/2006 che cosi' recita: «Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto»; Considerato quindi, che lo Stato ha ritenuto di riformulare la sanzione per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita' nell'anno 2006, prevedendo come unico divieto la possibilita' di assunzione e facendo venire meno i limiti imposti relativi all'acquisto di beni e servizi e al ricorso all'indebitamento; Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni in legge 26 febbraio 2007, n. 17, che all'Art. 6, comma 8-sexies prevede che: «Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilita' interno non si applicano le disposizioni previste dall'Art. 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Ritenuto discriminante mantenere, per gli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, la previsione di cui all'Art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006, in tema di penalizzazioni, che prevede: «1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2, 3 e 4, risultante dalla verifica di cui all'Art. 6, punto 1), gli enti: a) non possono procedere ad assunzioni di personale che comportino incrementi di spesa rispetto all'anno precedente, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale; b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonche' di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici; 2. In caso di mancato rispetto degli obiettivi in misura superiore al venti per cento, i predetti enti, oltre alle penalizzazioni di cui alla lettera b) del comma 1, non possono procedere ad assunzioni di personale, a tempo indeterminato, a qualunque titolo, ne' possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento. Restano escluse eventuali procedure di mobilita'. 3. Le penalizzazioni di cui ai commi 1 e 2 operano nell'anno successivo. 4. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo di periodo, di cui all'Art. 6, punto 2), le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunita' montane, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenuti a riassorbire lo scostamento nel periodo successivo»; Ritenuto di mantenere gli obblighi riguardanti: a) la trasmissione dei dati relativi al rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilita' per l'anno 2006, utilizzando il sistema web finanza locale, ai sensi dell'Art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006; b) la comunicazione da parte dell'organo di revisione, ai sensi dell'Art. 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006; Considerato che la Regione ha adottato con decreto del Presidente della Regione n. 064/Pres. del 19 marzo 2007, il nuovo Regolamento sul patto di stabilita' interno per gli enti locali della Regione per il triennio 2007-2009, con contenuti diversi rispetto ai precedenti regolamenti regionali; Sentito il consiglio delle autonomie locali che si e' espresso favorevolmente nella seduta del 2 maggio 2007; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1012 del 4 maggio 2007; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per la ridefinizione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno come definito per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso delle province, dei comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunita' montane - con popolazione superiore a 50.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY