(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 23 maggio 2007)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  23  dicembre  2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge
finanziaria  2006)  che  all'Art. 1, comma 148 dispone: «Per gli anni
2006,  2007  e  2008,  le  regioni  a  statuto speciale e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano concordano, entro il 31 marzo di
ciascun  anno,  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze il
livello  delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale,  nonche' dei
relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica
per  il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda
le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo
sottoscritto  tra  Governo,  regioni  e  autonomie  locali in sede di
conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si
applicano   le  disposizioni  stabilite  per  le  regioni  a  statuto
ordinario.  Per  gli enti locali dei rispettivi territori provvedono,
alle  finalita'  di  cui  ai commi da 138 a 150, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia
e  dalle  relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e
province  autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno,
si  applicano,  per  gli  enti  locali  dei  rispettivi territori, le
disposizioni  previste  per  gli  altri  enti  locali. Resta ferma la
facolta'  delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di
Bolzano  di  estendere  le regole del patto di stabilita' interno nei
confronti degli enti ed organismi strumentali.»;
    Visto  l'Art. 4, comma 45, della legge regionale 18 gennaio 2006,
n.  2,  (Disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed
annuale  della  Regione. Legge finanziaria 2006) che prevede che: «Al
fine  di  contribuire  al perseguimento degli obiettivi in materia di
patto  di  stabilita'  e  di  contenimento della spesa pubblica, come
concordati  tra  Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del
patto  medesimo,  l'amministrazione  regionale,  sentita  l'assemblea
delle  autonomie  locali,  con  regolamento,  da  adottarsi  entro il
termine previsto dalla normativa nazionale, individua gli enti locali
tenuti  al  rispetto  dello  stesso  e determina, tenendo conto delle
peculiarita' degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalita'
per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.»;
    Visto  l'Art.  4,  comma 46, della legge regionale n. 2/2006, che
cosi'  dispone:  «L'amministrazione  regionale,  per il tramite della
Direzione  centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie
locali,  d'intesa  con  la  Direzione  centrale  risorse economiche e
finanziarie,  attiva  il  monitoraggio  degli adempimenti relativi al
patto  di  stabilita'  interno,  attraverso  delle  rilevazioni,  con
modalita' e termini fissati nel regolamento di cui al comma 45.»;
    Visto il decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28
marzo  2006,  con  il  quale sono stati individuati per l'anno 2006 i
criteri e le modalita' per il concorso delle province, dei comuni con
popolazione  superiore a 5.000 abitanti e delle comunita' montane con
popolazione   superiore   a  50.000  abitanti,  della  Regione,  alla
realizzazione  degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione
al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo delle peculiarita'
degli enti stessi;
    Considerato  che  la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge  finanziaria  2007)  e'  intervenuta  all'Art.  1,  comma  701,
modificando  il  primo periodo del comma 150 dell'Art. 1, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, abrogando il richiamo all'Art. 1, comma 33,
della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, in tema di sanzioni in caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' per l'anno 2006;
    Visto  l'Art.  1,  comma  561  della  legge n. 296/2006 che cosi'
recita:  «Gli  enti  che  non  abbiano  rispettato per l'anno 2006 le
regole  del  patto  di  stabilita'  interno  non possono procedere ad
assunzioni  di  personale  a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto»;
    Considerato  quindi,  che  lo Stato ha ritenuto di riformulare la
sanzione per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita'
nell'anno  2006,  prevedendo  come  unico  divieto la possibilita' di
assunzione   e   facendo   venire  meno  i  limiti  imposti  relativi
all'acquisto di beni e servizi e al ricorso all'indebitamento;
    Visto  il  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n. 300 (Proroga di
termini   previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
modificazioni in legge 26 febbraio 2007, n. 17, che all'Art. 6, comma
8-sexies  prevede  che:  «Per  l'anno  2007 agli enti che non abbiano
rispettato  per l'anno 2006 le regole del patto di stabilita' interno
non  si  applicano  le  disposizioni previste dall'Art. 1, comma 561,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
    Ritenuto  discriminante  mantenere,  per  gli  enti  locali della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  la previsione di cui all'Art. 5 del
regolamento  approvato  con  decreto  del Presidente della Regione n.
091/Pres. del 28 marzo 2006, in tema di penalizzazioni, che prevede:
    «1.  In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli
articoli 2, 3 e 4, risultante dalla verifica di cui all'Art. 6, punto
1), gli enti:
      a) non   possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  che
comportino  incrementi  di  spesa  rispetto  all'anno  precedente, ad
eccezione  dei  casi  di passaggio di funzioni e competenze agli enti
locali  il  cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della
mancata assegnazione di unita' di personale;
      b) non    possono    ricorrere    all'indebitamento   per   gli
investimenti,  ad  eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano
assistiti   da   contributi   comunitari,   statali,   regionali,   o
provinciali,  nonche' di quelli connessi alla normativa in materia di
sicurezza di edifici pubblici;
    2.  In  caso  di  mancato  rispetto  degli  obiettivi  in  misura
superiore   al   venti   per  cento,  i  predetti  enti,  oltre  alle
penalizzazioni  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma 1, non possono
procedere  ad  assunzioni  di  personale,  a  tempo  indeterminato, a
qualunque  titolo,  ne'  possono  avvalersi  di  eventuali deroghe in
proposito  disposte  per  il  periodo di riferimento. Restano escluse
eventuali procedure di mobilita'.
    3.  Le  penalizzazioni  di  cui  ai commi 1 e 2 operano nell'anno
successivo.
    4.    A    seguito   dell'accertamento   del   mancato   rispetto
dell'obiettivo  di periodo, di cui all'Art. 6, punto 2), le province,
i  comuni  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunita'
montane,  con  popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenuti a
riassorbire lo scostamento nel periodo successivo»;
    Ritenuto di mantenere gli obblighi riguardanti:
      a) la   trasmissione   dei  dati  relativi  al  rispetto  degli
obiettivi  posti dal patto di stabilita' per l'anno 2006, utilizzando
il  sistema  web finanza locale, ai sensi dell'Art. 6 del regolamento
di  cui  al  decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 28
marzo 2006;
      b) la comunicazione da parte dell'organo di revisione, ai sensi
dell'Art.  7,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Regione n. 091/Pres. del 28 marzo 2006;
    Considerato che la Regione ha adottato con decreto del Presidente
della  Regione  n.  064/Pres. del 19 marzo 2007, il nuovo Regolamento
sul patto di stabilita' interno per gli enti locali della Regione per
il  triennio  2007-2009, con contenuti diversi rispetto ai precedenti
regolamenti regionali;
    Sentito  il  consiglio  delle autonomie locali che si e' espresso
favorevolmente nella seduta del 2 maggio 2007;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 1012 del 4
maggio 2007;
                              Decreta:
    1.  E'  approvato  il  «Regolamento  per  la  ridefinizione delle
sanzioni  in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
come  definito  per  l'anno  2006  dal  decreto  del Presidente della
Regione   n.   091/Pres.   del  28 marzo  2006  (Regolamento  per  la
determinazione  dei  criteri  e delle modalita' per il concorso delle
province,  dei  comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti e
delle comunita' montane - con popolazione superiore a 50.000 abitanti
-  della  Regione,  per  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica  adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e
per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del
connesso monitoraggio)», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY